Quadro normativo dispositivi HydroFLOW
1. D.L. 18/2023 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
La legge definisce i limiti chimici e batterici di potabilità dell’acqua. Pur non imponendo valori minimi di calcio e magnesio, queste normative (europea ed italiana) ribadiscono l’importanza della presenza per la salute umana di tali sali nell’acqua, soprattutto in riferimento al sistema cardio-vascolare, come più volte ribadito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
I dispositivi HydroFLOW sono perfettamente conformi a questa legge poiché non alterano né chimicamente, né batteriologicamente l’acqua (diversamente da quanto fanno gli addolcitori) che quindi conserva intatti i parametri di potabilità e salubrità garantiti dal fornitore idrico.
2. D.M. 25/2012 – Disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
La legge contiene i requisiti che i sistemi di trattamento acqua commercializzati in Italia devono possedere.
I dispositivi HydroFLOW posseggono tutti i requisiti richiesti da questa legge, in particolare:
– posseggono la marcatura CE
– riportano le informazioni e le comunicazioni al consumatore richieste
– sono conformi al D.M. 174/2004 (vedi sotto)
– trattano l’acqua in modo che sia conforme ai requisiti chimici e batterici di legge (vedi D.L. 18/2023)
3. D.M. 174/2004 – Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
La legge definisce le condizioni alle quali devono rispondere i materiali utilizzati negli impianti di trattamento delle acque destinate al consumo umano, precisando che gli stessi non devono alterarla, conferendole un carattere nocivo per la salute o modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
I dispositivi HydroFLOW sono perfettamente conformi a questa legge poiché non entrando neanche in contatto con l’acqua non possono alterarla, diversamente dagli addolcitori che mettono in contatto l’acqua con svariati tipi di materiale plastico e resine.
4. D.M. 26/2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (UNI 8065:2019)
La legge, che richiama le norme UNI 8065:2019 “TRATTAMENTO DELL’ACQUA DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE”, definisce le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e “si applica su edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni” (Art. 1).
I dispositivi HydroFLOW sono quindi perfettamente applicabili in tutti i casi, tranne gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante o riqualificazione energetica (es: sostituzione generatore di calore) .